Introduzione
Il contributo minimo annuo viene rivalutato periodicamente tenendo conto dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI). Per specifiche o aggiornamenti vedere http://www.enasarco.it/guida/contributo_minimo_annuo_minimale.
La differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimale da versare è a totale carico della ditta preponente. Per i minimali di contribuzione, a differenza dei massimali, viene prevista la frazionabilità per trimestri, con i seguenti principi fondamentali:
1. produttività: il minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi (e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo.
2. frazionabilità: in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo del minimale è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato, sempre che in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni, stante il principio di produttività. Il contributo minimo non è quindi dovuto se nel corso dell'anno il rapporto è stato improduttivo.
Gestione del minimale
In NAV:
1) Al momento della fattura fornitore viene rilevato l’enasarco effettivo a prescindere del minimale. Questo avviene perche’ il minimale e’ trimestrale e quindi calcolato nell’elaborazione dell’enasarco, raggruppando tutte le fatture del trimestre.
2) Al momento della distinta periodica Enasarco viene calcolato l’effettivo importo da versare. Ad esempio:
il versamento avverrà in base ai dati della colonna evidenziata.
Per quanto riguarda la scrittura contabile, il minimale non viene rilevato automaticamente. Dovra’ essere appoggiato ad un conto crediti che verra’ chiuso con il versamento del terzo trimestre.